Il cittadino straniero , anche se non residente , può contrarre matrimonio in Italia secondo la le legge italiana dinanzi all'ufficiale di stato civile al ministro di culto cattolico o al ministro di culti acattolici ammessi in Italia.
Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall'ordinamento italiano per contrarre matrimonio : non devono, pertanto, sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile.
l caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'ufficio di stato civile del Comune di residenza anagrafica.